Egregi Signori,
sono a fornirVi, in qualità di Presidente dell’Associazione Laboratori Accreditati, una comunicazione pervenuta da un laboratorio accreditato settore enologico che recita:
Prendendo visione di un rapporto di prova, riportante la dicitura accreditato SINAL al n°xxxx, emesso da un laboratorio concorrente è emerso quanto di seguito descritto.
Per le determinazioni: – dei solfati, dei cloruri e dell’acido sorbico anziché riportare il valore determinato oppure la dicitura “INFERIORE A“, veniva indicato “NEL LIMITE” (senza specificare il valore); – per l’anidride solforosa libera c’era l’indicazione “ASSENTE”, che non può assolutamente essere visto che il valore dell’anidride solforosa totale è comunque di 141 mg/l, al massimo (anche se abbastanza inverosimile) l’anidride solforosa libera poteva essere INFERIORE al limite di rilevabilità.
Controllando nel sito del SINAL per vedere innanzitutto se tutte le prove fossero accreditate con metodo ufficiale come stabilito per le esportazioni da: – Regio Decreto legge 26.10.1933 n.1443; – Decreto Ministeriale 14.12.1933; – Reg. CEE n. 2676/90 del 17.09.1990 e successive modifiche od integrazioni; – Reg. CEE n.1493/99 del 17.05.1999 art.46.
Dopo varie ricerche negative per nominativo del laboratorio in questione, ho provato con il n° di accreditamento dichiarato, il numero di accreditamento mi ha confermato che “nessun laboratorio risulta avere il numero di accreditamento xxxx”.
A questo punto sempre dopo una serie di ricerche sono riuscita a risalire alla Autorizzazione Ministeriale che il laboratorio in questione ha per l’emissione dei certificati per le esportazioni. Premesso che, per ottenere l’Autorizzazione Ministeriale (rif.: Circolare Ministeriale 13.01.2000 n.1, pubblicata sulla G.U. n.55 del 07.03.2000) è necessario aver ottenuto “l’accreditamento delle prove e del sistema qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA”; la validità è triennale a condizione che “il laboratorio mantenga la validità dell’accreditamento per tutto il detto periodo”.
Pertanto, mi viene spontaneo chiedere cosa succede se un accreditamento è sospeso o non c’è più? Chi dovrebbe controllare? Il SINAL dovrebbe comunicare al MIPAF, visto la particolarità delle autorizzazioni, la sospensione dell’accreditamento o la sua cessazione?
Sempre nel Decreto Ministeriale che rinnova l’autorizzazione ad un laboratorio c’è un capoverso che indica “… il laboratorio come colui che ha l’onere di comunicare all’Amministrazione Autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.”
Ritengo sia abbastanza difficile che un laboratorio si “AUTOSOSPENDA” pregiudicandosi la possibilità di lavorare!!! Questi controlli dovrebbero essere effettuati da un organismo ufficiale oppure …
Nei vari controlli che ho effettuato per verificare che non ci fossero modifiche nei decreti ministeriali per le autorizzazioni ai laboratori, ho scoperto un’altra cosa interessante, anche questa per caso: stampato un decreto di rinnovo recente (D.M. 19.12.2005, pubblicato sulla G.U. n.1 del 02.01.2006) di un laboratorio a me sconosciuto, nella lista delle prove accreditate ne vedo alcune usuali per il settore enologico accreditate come metodo interno e non come previsto dal Reg.Cee n.1493/99 art.46 con metodo ufficiale. Tali determinazioni sono tra le più utilizzate nell’ambito della certificazione autorizzata dal MIPAF.
A questo punto mi viene spontaneo chiedere se il MIPAF controlla o perlomeno legge quello che deve autorizzare. Tra l’altro non risulta che l’utilizzo dei metodi ufficiali sia stato modificato!!! Lo scoordinamento tra quello che prescrive e quello che autorizza è totale!
Chissà cosa succederà adesso che con il D.M. 22.12.2005 pubblicato su G.U. n.1 del 02.01.2006, che modifica il D.M. 25.07.2003, per cui le analisi relative alle partite di vino VQPRD non dovranno più essere svolte esclusivamente dai laboratori delle camere di commercio o dai laboratori con esse convenzionati, ma la scelta è a discrezione del cliente che può rivolgersi a qualsiasi laboratorio accreditato secondo la 17025 in tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso ci sono laboratori che “svendono” le analisi imposte dai disciplinari in materia, a prezzi stracciati passandole per accreditate. Anche qui torna la domanda: “chi controlla?”…
La mia perplessità su tutto ciò che ho esposto nasce dal fatto che facendo un banalissimo controllo incrociato ho rilevato delle non conformità parecchio gravi. A cascata mi viene spontaneo pensare che quanto viene fatto con scrupolo e correttezza, investendo molte energie, tempo e denaro non sia la strada giusta!!!
Anche se resto fermamente convinta, e con me anche il personale del laboratorio, che sarebbe invece opportuno tutelare i laboratori che operano correttamente; impedendo tra le altre cose che si giochi al ribasso sui prezzi dei servizi offerti perché non solo si fa della concorrenza sleale, ma si scredita tutto il sistema e chi come noi in tale sistema ci crede.
Restiamo in attesa di un Vs. gradito riscontro ovvero di programmare un incontro, distinti saluti
dr.sergio Mastroianni
febbraio 2006